Emergenza Peste Suina Africana (psa) - Regolamento Esecutivo EU 594 2023

La Peste suina africana (PSA) è una malattia virale, altamente contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali. Non è trasmissibile all’uomo, ma è causa di ingenti perdite economiche nel comparto suinicolo, con gravi ripercussioni anche sul commercio comunitario ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti. Il virus, già presente in Sardegna, nel 2022 ha fatto la sua comparsa nelle zone di confine tra Liguria e Piemonte e, successivamente (2023), nella provincia di Pavia.

L’Organizzazione mondiale per la sanità animale ed il Nuovo Regolamento di sanità animale della Commissione Europea annoverano la PSA nella lista delle malattie di categoria A, ossia che non appena individuate richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione. Al fine di contrastare l’epidemia adottando le misure indicate dagli esperti del Ministero della Salute, dall’aprile 2022 Regione Liguria ha costituito una task force interdipartimentale successivamente trasformata in GOT (Gruppo Operativo Territoriale) in seguito all’ordinanza n. 5/2023 del Commissario straordinario alla PSA.

Le misure di lotta, prevenzione ed eradicazione della PSA a livello nazionale e comunitario sono caratterizzate dalla necessità di evitare tempestivamente il propagarsi dell’infezione: misure particolarmente stringenti come ad esempio la creazione di zone di protezione e sorveglianza intorno al focolaio di infezione, abbattimento dei capi dell’azienda sede di focolaio, distruzione delle carcasse dei suidi morti infetti o abbattuti, pulizia e disinfezione dei fabbricati di stabulazione e dei mezzi di trasporto, blocco delle movimentazioni e commercializzazione al di fuori dell’area infetta, compresa l’esportazione, dei prodotti a base di carne suina provenienti dalle aree focolaio. Tali misuri valgono anche per la fauna selvatica (cinghiali).

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/429 in merito all’informazione dei cittadini sulla natura del rischio e sulle misure prese per prevenire la diffusione dell’asfavirus PSA, la Regione Liguria ha predispone e aggiorna un livello informativo specifico sulle misure di contenimento e sorveglianza. In particolare, i livelli informativi esposti individuano le zone soggette a misure speciali di controllo della peste suina africana come istituite in conformità all’art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e le zone di restrizione parte I e parte II di cui all’Allegato I del medesimo regolamento.

Più specificatamente le informazioni riguardano:

  • le zone soggette a restrizione (ZR) parte I e II(1) e i relativi comuni interessati;
  • le fasce A e B(2) per la modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale nella ZR parte II;
  • le barriere di contenimento della specie cinghiale realizzate e progettate, le carcasse rinvenute sul territorio regionale;
  • i risultati dei relativi campionamenti effettuati sulle carcasse di suidi selvatici rinvenute o abbattute.

Consulta Peste suina regolamentazione delle attività all'aperto

Consulta Elenco dei comuni in zona di restrizione (RE UE 2023/2421)

Consulta Ministero della Salute

Consulta la cartografia

Aggiornamento al 9 novembre 2023



(1) La zona soggetta a restrizioni II è un'area delimitata a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie. La zona soggetta a restrizioni I è un'area con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con zone soggette a restrizioni II.

(2) L’area della zona di restrizione II è suddivisa in due fasce:

  • A. dal confine esterno non inferiore a 10 km verso il cuore dell’area infetta (area a maggior rischio di diffusione della PSA verso territori indenni). In tale fascia le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso misure che non determinino o almeno riducano al minimo la movimentazione di cinghiali in abbattimento selettivo o abbattimento tramite girata con l’uso massimo di tre cani anche notturno da veicolo e utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento;
  • B. nella restante porzione residuale di territorio. In tale area le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso le misure più incisive possibili, ma comunque che determinino una scarsa movimentazione di cinghiali abbattimento tramite girata e battuta con l’uso massimo di tre cani per cacciatore, abbattimento selettivo anche notturno da veicolo, utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento.
 
 

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